Convocazioni assemblee condominiali: ogni quanto si svolgono? E come?

L’assemblea di condominio, a differenza di quanto credono in molti, non è una semplice riunione tra condomini, ma è un vero e proprio atto ufficiale, e come tale ha le sue modalità e i suoi tempi, previsti dagli articoli 1135, 1136 e 1137 del codice civile italiano. Ma cosa prevede la legge sulla convocazione e lo svolgimento dell’assemblea?

La convocazione

Per l’assemblea di condominio, gli interessati ricevono un avviso di convocazione. Esso viene consegnata almeno cinque giorni prima della data prefissata per l’assemblea. Nel caso che questa data non venga rispettata, l’assemblea si può annullare se qualcuno la contesta entro un mese dalla sua tenuta. Si può ricevere tramite raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC), fax o può venire consegnata direttamente a mano. E’ possibile anche che venga annunciata in altre modalità, come un avviso in bacheca.

In questo avviso viene specificato:

  • la data, l’ora e il luogo in cui si tiene l’assemblea;
  • l’ordine del giorno.

In questo avviso, inoltre, può essere indicata anche una seconda convocazione, nel caso che la prima non si tenga o siano presente un numero di partecipanti non sufficienti. Essa si può tenere anche il giorno successivo e non oltre i dieci giorni dalla prima già stabilita.

Possono partecipare a questa riunione di condominio i proprietari e comproprietari delle unità, gli inquilini (se partecipano alle spese dell’edificio) e gli usufruttuari, ovvero delle persone che hanno ottenuto il diritto di un usare l’abitazione per un certo lasso di tempo.

Come si svolge l’assemblea condominiale

In queste assemblee, bisogna prima di tutto nominare il presidente e il segretario. Il primo ha il compito di organizzare la discussione del giorno e di curare il verbale redatto, mentre il secondo deve redigere proprio il verbale. Perché si svolga regolarmente, devono essere presente almeno due terzi dei partecipanti previsti, tenendo conto anche delle deleghe, che di solito vengono conferite all’amministratore per iscritto.

Dopodiché, può cominciare il dibattito, nel quale si affrontano, di solito, i problemi inerenti al condominio. In base a questi ultimi, l’assembla si può definire ordinaria o straordinaria. Quest’ultima, viene convocata quando ci sono delle situazioni impreviste da affrontare. Occorre che siano presenti che rappresenta almeno la metà del valore dell’edificio nel caso che bisogna decidere:

  • la nomina e la revoca dell’amministratore;
  • eventuali ricostruzioni, innovazioni e riparazioni dell’edificio, come installazione di video per la sorveglianza, restauro di opere architettoniche, riparare tetti, etc;
  • chi vuole intraprendere una causa legale, inerente all’amministrazione del condominio;
  • la realizzazione di un parcheggio.

Nel verbale andranno riportate tutte le decisioni, le votazioni, etc, per poi essere conservato nel registro tenuto dall’amministratore. Questo verbale è usato come strumento di prova per conoscere le modalità e le deliberazioni della riunione. Per questo deve essere sintetico e prendere in considerazione gli elementi previsti dalla legge.